FAQ

Determinazione e ammissibilità dei costi

  1. Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è possibile l'affidamento di consulenze per attività di ricerca a soggetti ubicati in regioni extra convergenza, in territori UE ed extra UE? Se sì, in quale misura?  (09/03/2012)

    I costi sono imputati in base al principio della localizzazione della stabile organizzazione. Pertanto, l'attività è rendicontabile ai fini PON solo nei limiti in cui l'attività svolta dal soggetto sia riconducibile alla sede operativa, presso la quale è espletata l'attività di consulenza. L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non prevede alcun limite a tale tipologia di spesa, tuttavia si sottolinea come in sede di esame dell'idea progettuale la congruità economica delle attività progettuali proposte costituisca un elemento di valutazione (cfr. articolo 7, comma 3, lettera a., dell'Avviso)

  2. Per lo svolgimento delle attività previste dalla proposta, è possibile avvalersi di personale (ad esempio un ricercatore) di una sede operativa del proponente localizzata in area extra Convergenza? (09/03/2012)

    È possibile imputare al progetto il costo delle attività svolte dal personale di una sede operativa localizzata fuori area convergenza, purché detto personale venga distaccato o comunque assegnato anche temporaneamente alla sede localizzata in area Convergenza.

     

  3. L'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 evidenzia le percentuali di costi minimi per ciascuna tipologia di soggetto proponente. In base a quanto riportato nel predetto articolo sembrerebbe che eventuali costi di sperimentazione debbano essere sostenuti solo ed esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 5 comma 1, lettere da a) a d) del D.M. 593/2000, senza che sia possibile per Università e Centri di Ricerca poter far affidamento su attività di natura sperimentale e/o di sviluppo. E' corretto? (16/03/2012)

    Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, tutte le quote di costo individuate per le differenti tipologie di soggetti previsti dal raggruppamento proponente possono comprendere costi riferibili alle attività di sperimentazione.

  4. L'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 fornisce indicazioni circa la composizione del raggruppamento proponente, specificando le quote di costo cui dovranno farsi carico i vari componenti. Cosa si intende con la dicitura "farsi carico" per quanto concerne la componente industriale del partenariato (articolo 5 comma 1 lettere da a) a d) del DM 593/2000)?  (16/03/2012)

    L'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 indica per ciascuna tipologia di partner la quota minima dei costi riferibili alle attività di competenza, rispetto alla quale sarà calcolata l'intensità di aiuto nel rispetto di quanto previsto dal DM 593/2000 e ss.mm.ii. (cfr. FAQ n. 1 della sezione Intensità dell'Aiuto). Resta intenso che il contributo sarà calcolato e riconosciuto con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 7, comma 6, del medesimo Avviso.

  5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, sono ammissibili spese per la costruzione di prototipi dimostrativi?  (16/03/2012)

    Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Per tale attività vengono riconosciute le intensità di aiuto previste per le attività di sviluppo sperimentale e le eventuali maggiorazioni riconosciute in base alla dimensione delle Imprese e alla previsione di effettive collaborazioni.

  6. Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, per costi di sperimentazione si intendono i costi a supporto della sperimentazione da svolgersi presso la Pubblica Amministrazione coinvolta nel progetto ? In caso affermativo, quali spese possono essere rendicontate per questa attività e in quale misura?  (16/03/2012)

    Le attività di sperimentazione sono ricomprese all'interno delle attività di sviluppo sperimentale, pertanto le voci di spesa ammissibili sono quelle individuate dall'articolo 5 comma 1 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012. I costi per attività di sperimentazione non devono essere inferiori al 5% e non superiori al 10% del costo totale dell'idea progettuale.

  7. L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, al fine di garantire la massima efficacia alle attività di sperimentazione prevede che siano coinvolte anche una o più Pubbliche Amministrazioni. Al riguardo sono ammissibili eventuali spese di natura programmatica, progettuali e tecniche finalizzate all'inserimento dell'intervento all'interno degli strumenti di programmazione di tali enti sono da intendere ammissibili? Qualora possibile in quale categoria di spesa far confluire tali voci, vista l'impossibilità di tali enti di figurare come soggetti proponenti? (16/03/2012)

    Ai sensi dell'articolo 4 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, la Pubblica Amministrazione presso cui il raggruppamento proponente prevede di svolgere l'attività di sperimentazione, non partecipa direttamente ai costi progettuali; eventuali spese di natura programmatica, progettuali e tecniche finalizzate all'inserimento dell'intervento all'interno degli strumenti di programmazione di tali enti non sono pertanto ammissibili.

  8. I "soggetti ammissibili" di cui all'articolo 3 dell'Avviso 84/Ric, possono rendicontare contratti di collaborazione con persone fisiche la cui residenza non è nelle Regioni della Convergenza?  (23/03/2012)

    Con riferimento al Personale Interno è vincolante il principio della localizzazione, non previsto invece per il Personale Esterno; tuttavia ciò che rileva non è il luogo di residenza, ma  quello di svolgimento abituale dell'attività lavorativa. E' previsto altresì il principio della non localizzazione per le società che si configurano come prestatori d'opera o di servizi, tuttavia le attività da svolgere devono essere strettamente pertinenti e coerenti con il progetto. Tale elemento sarà preso in considerazione in sede di valutazione e, successivamente, in fase di controllo delle rendicontazioni periodiche.

  9. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è previsto che una percentuale dei costi rendicontabili possa essere eseguita al di fuori delle Regioni obiettivo indicate? (23/03/2012)

    No. I costi sono imputati in base al principio della localizzazione della sede operativa. Pertanto, l'attività è rendicontabile solo nei limiti in cui la stessa sia riconducibile alla sede operativa del proponente, localizzata in una delle Regioni di interesse dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 (cfr. FAQ n.1 della presente sezione).

  10. Le risorse del PON sono ripartite su base regionale e qual è la relativa dotazione? (23/03/2012)

    Fermo restando che il cofinanziamento sarà riconosciuto con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il predetto Avviso non prevede una ripartizione delle risorse su base regionale.

  11. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è possibile per l'ente pubblico inserire i costi dell' IVA ai fini sia del calcolo complessivo del progetto sia della determinazione del costo? (23/03/2012)

    L'articolo 5, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, chiarisce che i costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di IVA nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono, invece, comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

  12. Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il costo dell'affitto rientra tra le spese ammissibili?(23/03/2012)

    No, i costi dell'affitto non rientrano tra i costi ammissibili ai sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.

  13. Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nella voce di spesa Consulenza e servizi equivalenti rientrano anche i costi sostenuti per acquisto di licenze software e/o brevetti? (23/03/2012)

    Ai sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. sono considerati ammissibili, al netto dell'IVA, qualora sia trasferibile, i costi dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know how, di diritti di licenza, ecc.

  14. Con riferimento all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nell'ambito delle Idee progettuali, ai fini dello svolgimento del progetto oggetto di agevolazione, è consentito l'impiego (e la conseguente rendicontazione) di personale distaccato presso le sedi situate nelle Regioni della Convergenza? (30/03/2012)

    Si. È possibile imputare al progetto il costo delle attività svolte dal personale di una sede operativa localizzata fuori Area Convergenza se detto personale venga distaccato o comunque assegnato anche temporaneamente alla sede localizzata in Area Convergenza (cfr. FAQ n. 8 della presente sezione).

  15. Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 Marzo 2012, nel costo totale del progetto, le spese sostenute in regioni extra convergenza sono ammissibili alle agevolazioni? Se si, in che percentuale massima possono concorrere al costo totale del progetto? Vi sono vincoli circa la tipologia di spesa che si può sostenere in regioni extra convergenza (ad esempio: personale, consulenza, etc)? Quale quota di cofinanziamento è riconosciuta per tali spese? (30/03/2012)

    I costi sono imputati in base al principio della localizzazione della stabile organizzazione. Pertanto, il costo è rendicontabile ai fini PON solo nei limiti in cui l'attività svolta ad esso correlata sia riconducibile alla sede operativa localizzata in Area Convergenza (cfr. FAQ n. 1 della presente sezione). Resta inteso che se l'Idea Progettuale prevede attività da svolgere nelle altre Regioni del Mezzogiorno d'Italia (Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna) è possibile sostenere costi nelle predette Regioni, la cui copertura finanziaria tuttavia è condizionata dalla sussistenza di idonea copertura finanziaria da reperirsi tramite specifici accordi tra le Amministrazioni, Centrali e Regionali, coinvolte.

  16. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, tra le altre sono considerate spese ammissibili i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. Per i servizi di consulenza è possibile servirsi di liberi professionisti che non risiedono né operano nelle regioni dell'Obiettivo della Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) o di altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., che non hanno sedi operative nelle Regioni della Convergenza? (30/03/2012)

    Con riferimento ai "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti", è previsto il principio della non localizzazione per i soggetti ai quali vengono commissionati incarichi per lo svolgimento di attività con contenuto di ricerca, tuttavia le attività da svolgere devono essere strettamente pertinenti e coerenti con il progetto. Tale elemento sarà preso in considerazione in sede di valutazione e, successivamente, in fase di controllo delle rendicontazioni periodiche. Fermo restando che i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. che non hanno sedi operative nelle Regioni di interesse dell'Avviso non possono presentare un'Idea progettuale, ma gli stessi possono essere coinvolti come consulenti o per la prestazione di servizi equivalenti.

  17. Con riferimento all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nell'ambito delle Idee progettuali esistono limiti di spesa per le voci di spesa ammissibile, ovvero esistono criteri per cui ciascuna voce di spesa non possa superare una determinata percentuale delle spese totali? In caso affermativo, tale limite è imposto sulla totalità delle voci del progetto o sul prospect finanziario di ciascun singolo proponente? (30/03/2012)

    L'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 esplicita con chiarezza i vincoli di costo previsti per ciascuna voce di spesa riferita alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale (comma 1) e di formazione (comma 2). Tali vincoli sono calcolati con riferimento al complesso dell'Idea progettuale e non rispetto alle quote di costo riferite al singolo proponente.

  18. In riferimento all'articolo 5, comma 1, lett. c), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, per "costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini di attività di ricerca" si intende costi utilizzati per l'attività di "ricerca" intesa in senso stretto, ossia diversa dalla formazione e sperimentazione, ovvero all'intera proposta di progetto? (05/04/2012)

    Ai sensi dell'articolo  5, comma 1, lett c., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012,  la voce "costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini di attività di ricerca" comprende i costi relativi ad attività con contenuto di sola ricerca e sviluppo sperimentale commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche, sia in quanto soggetti giuridici, individuati in sede di presentazione della domanda di agevolazione come anche precisato nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili.
    Tuttavia le stesse Linee Guida prevedono alla voce E) Costi di servizi di consulenza, relative alle attività di formazione, le spese relative alle prestazioni direttamente riconducibili all'erogazione di attività di formazione da parte di strutture terze o persone fisiche, quali ad esempio docenti liberi professionisti.

  19. L'articolo 5, comma 24, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., prevede come ammissibili le voci di costo sostenute per acquisire "risultati di ricerche, brevetti e di know how, di diritti di licenza, ecc..". Nel caso in cui tali ricerche, brevetti e know how siano già nella disponibilità dei soggetti proponenti (sia partner industriali che di ricerca), regolarmente iscritti a bilancio di tali soggetti, e non acquisite da terzi per nuove attività di ricerca, possono essere portate come finanziamento in kind e pertanto essere computati tra i costi di progetto? In caso affermativo, si può adottare come stima di tale costo la quota di ammortamento del bene (brevetto, know how, ecc.) imputabile all'attività di ricerca?(05/04/2012)

    Alla voce "Costi degli strumenti e delle attrezzature" sono imputati i costi per i risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza il cui sfruttamento o utilizzo deve essere compatibile con la durata dell'attività finanziata e funzionale all'attività di progetto. Se già in possesso dei soggetti proponenti i costi sono ammessi relativamente alla quota d'uso specifica del progetto e imputati per le relative quote di ammortamento.

  20. L'importo dei costi ammissibili riferito alle attività di Sviluppo Sperimentale deve essere inferiore al 50% del totale dei costi complessivi di ricerca (Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale)? (05/04/2012)

    Le attività di sviluppo sperimentale dovranno essere inferiori al 50% del costo complessivo delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale previste dall'idea progettuale riferita.

  21. Considerando che l'articolo 5 del D.M. 593/2000 prevede che i costi ammissibili decorrono dalla data di adozione del decreto del MIUR e comunque dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda, si chiede di precisare se il novantesimo giorno decorre dalla data di presentazione dell'Idea progettuale o dalla data di presentazione del futuro progetto esecutivo. (05/04/2012)

    L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è finalizzato alla presentazione di "idee progettuali" e non di "progetti". Pertanto i termini previsti dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. si applicheranno con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 7, comma 6, del medesimo Avviso.

  22. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, qual è la durata massima del progetto da considerare ai fini dell'ammortamento dei costi?  (13/04/2012)

    Il tempo utile da considerare ai fini del deprezzamento, come previsto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, è compreso tra la data di avvio del progetto esecutivo e il 30 maggio 2015. E' opportuno precisare che ai fini del riconoscimento del costo non è sufficiente la determinazione della sola quota di ammortamento in quanto costituisce spesa ammissibile la quota d'uso dedicata al progetto stesso.

  23. Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i costi degli strumenti e delle attrezzature da utilizzare nella fase di sviluppo sperimentale seguono le regole di ammortamento previste per i costi degli strumenti e delle attrezzature utilizzati nella fase di ricerca?  (13/04/2012)

    Premesso che le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, in relazione alle modalità per la determinazione del costo e alla documentazione giustificativa da produrre in sede di rendicontazione, si riferiscono esclusivamente ai progetti esecutivi, le regole per la determinazione della quota di ammortamento vale in qualsiasi fase del progetto, indipendentemente dal contenuto delle attività che si intendono realizzare (ricerca o sviluppo sperimentale). E' opportuno  precisare che ai fini del riconoscimento del costo non è sufficiente la determinazione della sola quota di ammortamento in quanto costituisce spesa ammissibile la quota d'uso dedicata al progetto stesso.
     

  24. Ai fini dello sviluppo sperimentale, le apparecchiature che saranno installate sul campo sono da considerarsi apparecchiature sperimentali e quindi assoggettabili alla corrispondente regola di ammortamento? (13/04/2012)

    Secondo quando previsto dalle Linee Guida sono spese ammissibili tutti i costi che saranno ritenuti congrui e pertinenti con il progetto e che comunque rispettino tutti i criteri di ammissibilità previsti. Le apparecchiature saranno ritenute ammissibili se rendicontate secondo il criterio della quota d'uso.
    Si precisa che il costo per l'utilizzo di apparecchiature destinate alla realizzazione di attività sperimentali dovranno essere esposte nel prospetto dei costi riferito alle attività di sviluppo sperimentale.

  25. Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, con riferimento alle attività di "Formazione" che devono essere previste nell'idea progettuale, sono ammissibili i costi di formazione necessari per formare il personale che partecipa al progetto di ricerca, nel momento in cui viene inserito nell'organico del progetto stesso (dipendente, borsista/dottorando che partecipa al progetto/neoassunto che partecipa al progetto)?  (13/04/2012)

    L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e le Linee Guida non pongono alcun tipo di divieto alla realizzazione di interventi formativi finalizzati alla formazione di personale coinvolto nel progetto, fermo restando che non potranno essere ritenute ammissibili come costo di personale dedicato alla ricerca le ore in cui suddetto personale è impegnato nella formazione. Si precisa che le attività di formazione sono contemplate dal richiamato Avviso in applicazione del principio comunitario della flessibilità complementare e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo Avviso, dovranno risultare integrate e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo complessivo della proposta (riferito quindi al complesso delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale). Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera o), del medesimo Avviso, tali elementi di integrazione e organicità dovranno essere debitamente evidenziati nell'elaborato progettuale e saranno oggetto di valutazione da parte del previsto panel di esperti.

  26. Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, sono ammissibili i costi di formazione necessari per formare il personale dipendente del co-proponente che sarà impiegato nella fase di sviluppo sperimentale?  (13/04/2012)

    L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e le Linee Guida non pongono alcun tipo di divieto alla realizzazione di interventi formativi finalizzati alla formazione di personale coinvolto nel progetto indipendentemente dalla circostanza che tale personale venga adibito alla realizzazione di attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, fermo restando che non potranno essere ritenute ammissibili come costo di personale dedicato alla ricerca le ore in cui suddetto personale è impegnato nella formazione. Si precisa che le attività di formazione sono contemplate in applicazione del principio comunitario della flessibilità complementare e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del richiamato Avviso dovranno risultare integrate e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo complessivo della proposta (riferito quindi al complesso delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale). Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera o), del medesimo Avviso, tali elementi di integrazione e organicità dovranno essere debitamente evidenziati nell'elaborato progettuale e saranno oggetto di valutazione da parte del previsto panel di esperti.

  27. La realizzazione di un prototipo può essere considerata nell'ambito delle attività di ricerca? In alternativa deve essere considerata nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale? (13/04/2012)

    Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

  28. Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i costi per attività di collaudo di prototipi svolte fuori dalle Regioni dell'Obiettivo Convergenza sono ammissibili se svolte da terzi o da personale del co-proponente?  (13/04/2012)

    Fermo restando che ai fini del riconoscimento della spesa ammissibile è necessario che i costi siano localizzati in Obiettivo Convergenza o in una delle Regioni di interesse dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 (Abruzzo, Basilicata, Molise, Sardegna), le attività di collaudo di prototipi realizzati nell'ambito del progetto potranno essere svolte sia da terzi (e quindi il costo sarà imputato alla voce " Consulenze e servizi equivalenti") sia da personale interno (il costo in questo caso sarà imputato alla voce "Spese di personale"). Per la determinazione del costo si dovrà fare riferimento a quanto riportato nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili.

  29. Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti sono ammissibili anche se sostenuti durante la fase di sviluppo sperimentale?  (13/04/2012)

    Si, ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti sono ammissibili anche se sostenuti durante la fase di sviluppo sperimentale. 
     

  30. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, una società privata può risultare consulente di più membri all'interno del partenariato? (20/04/2012)

    L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili non pongono vincoli all'impiego di consulenti, pertanto uno stesso soggetto può prestare un servizio di consulenza a uno o più proponenti, il cui costo, in termini di congruità e pertinenza, sarà preso in considerazione in sede di valutazione da parte del panel di esperti di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo Avviso.

  31. Cosa si intende quando alla voce A) Costo del personale docente di cui alle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili - Asse II si dice: "la voce di costo del personale docente può essere incrementata del costo relativo alle spese generali la quota massima ammissibile non può superare il 50% e deve essere determinata secondo le modalità previste alla voce D) Spese generali previste per il progetto di ricerca" ovvero qual è la percentuale massima consentita per il costo del personale docente? (20/04/2012)

    Il costo del personale docente di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a., dell'Avviso D.D.84/Ric del 2 marzo 2012, deve essere calcolato in base alle ore lavorate per il relativo costo orario, come previsto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili. Il suddetto costo potrà essere integrato di un'ulteriore quota (relativa alle spese generali) nella misura massima pari al 50% del costo del Personale docente (desumibile dai dati di bilancio) che deve essere calcolato secondo le modalità previste alla voce D) del progetto di ricerca.
    In ogni caso la voce di spesa "Costo del Personale Docente" non potrà superare il 10% del costo complessivo del Progetto di formazione.

  32. Nell'ambito dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012 - Asse II, è ammissibile alle agevolazioni la spesa di consulenza fatturata da un consorzio ad un partner co-finanziatore del progetto, nel caso in cui lo stesso partner è socio del consorzio? (20/04/2012)

    Ai sensi dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa cofinanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti denominati "imprese collegate", le disposizioni su determinazione e imputazione dei costi si intendono estese anche a tali collegate.

  33. In base all'articolo 3, comma 4, dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012, le Università devono sostenere il 25% del costo totale della proposta; ma, nel rispetto di tale limite, una Università può avvalersi di consulenze prestate da un Organismo Pubblico di Ricerca controllato dall'Amministrazione centrale, tenuto conto che al progetto partecipa già, in qualità di partner, un altro Organismo Pubblico di Ricerca? (20/04/2012)

    I "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti", di cui alla voce C) delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, ricomprende i costi relativi ad attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di acquisizione di servizi da parte della Pubblica Amministrazione, l'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e le predette Linee Guida non pongono limiti alla scelta della tipologia di soggetto a cui affidare un incarico di consulenza che, pertanto, può essere un Organismo Pubblico di Ricerca, purché tale organismo non sia uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento proponente.

  34. In merito alla presentazione di un'Idea Progettuale, l'unità di ricerca di una Università che è soggetto proponente può includere anche docenti di altre Università, ovvero l'Università proponente può avvalersi di docenti appartenenti ad altre Università come consulenti ai fini dell'attività di ricerca? (20/04/2012)

    I "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti", di cui alla voce C) delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, ricomprende i costi relativi ad attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici. L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e le predette Linee Guida non pongono limiti alla scelta della tipologia di soggetto a cui affidare un incarico di consulenza che, pertanto, può essere un docente di una Università, purché l'Università di afferenza del medesimo docente non sia uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento proponente.

  35. L'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede che la componente industriale deve farsi carico del 50% dei costi complessivi del progetto. Tale previsione è da intendere nel senso che il predetto 50% è riferito ai costi globali del progetto comunque distribuiti, oppure il 50% è da intendere riferita ad ognuna delle categorie Ricerca, Formazione, Sviluppo sperimentale? Posto in altri termini, può il partner Università realizzare (e quindi rendicontare) il totale delle attività di formazione? (26/04/2012)

    Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 la componente industriale del partenariato dovrà farsi carico di almeno il 50% dei costi complessivi riferibili alle attività di ricerca, formazione e sviluppo sperimentale e nell'ambito del predetto 50% una quota non inferiore al 10% deve essere sostenuta da una o più PMI. Sempre ai sensi del richiamato articolo 3, comma 4, dell'Avviso l'Università che partecipa al raggruppamento dovrà sostenere una quota non inferiore al 25% del costo totale del Progetto. Un proponente, tuttavia, può realizzare anche solo le attività di formazione, il cui costo non potrà essere superiore al 10% del costo delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale.

  36. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i costi di sperimentazione devono rientrare tra il 5% e il 10% del valore totale del progetto. Nel sistema informatico SIRIO questi costi non sono evidenziati ma inseriti come costi di Sviluppo sperimentale nel suo complesso per ogni partner. Devono essere evidenziati nell'allegato Tecnico (proposta)? Deve essere allegata una tabella dei costi complessivi del progetto che indicano questo dettaglio all'interno dei costi di Sviluppo sperimentale? (26/04/2012)

    L'articolo 4, comma 7, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, con riferimento all'elaborato "idea progettuale", non prevede tra i campi obbligatori la descrizione dei costi. Tuttavia il soggetto proponente, nel rispetto della struttura e della dimensione prevista per l'Idea progettuale, potrà rendere evidenza di ogni informazione utile alla comprensione della proposta e alla dimensione finanziaria delle attività ivi previste, anche attraverso una rappresentazione tabellare riepilogativa dei costi di progetto da cui si evidenzi il dettaglio dei costi riconducibili alle attività di sperimentazione nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale.

  37. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, una Università appartenente alla compagine dei soggetti proponenti di una Idea Progettuale può rendicontare personale di altre Università attraverso una specifica convenzione?(26/04/2012)

    Affinché una Università possa fare ricorso a personale di altre Università è necessario che le "altre" Università, se non proponenti, partecipino come soggetti terzi prestando una consulenza. Nel caso specifico sarà necessario sottoscrivere un atto in cui si definiscono esattamente gli apporti di ciascuna Università, gli output previsti e i tempi di realizzazione. Le modalità di ammissibilità del relativo costo è definito dalle Linee Guida.

  38. Al fine della presentazione di una Idea progettuale ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è possibile rendicontare attrezzature gestite in comodato d'uso?  (26/04/2012)

    La regola generale che sottende il riconoscimento di tutti i costi è che le spese siano effettivamente sostenute dal soggetto che rendiconta, quindi non sono ammissibili spese per attrezzature gestite in comodato d'uso.

  39. L'acquisizione del servizio da parte della P.A. "ospitante" deve avvenire con fondi reperiti aliunde dall'Amministrazione o invece è ipotizzabile un finanziamento di quell'acquisito con parte dei fondi previsti dall'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012? (26/04/2012)

    Si ricorda che, ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, la Pubblica Amministrazione presso la quale si prevede di svolgere le attività di sperimentazione rappresenta un partner esterno al raggruppamento proponente (cfr. FAQ n. 1 della sezione Caratteristiche delle idee progettuali) e, in quanto soggetto esterno, non è beneficiario del finanziamento. Pertanto il costo per l'eventuale successiva acquisizione del servizio sperimentato non è ammissibile al cofinanziamento nell'ambito delle risorse dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.

  40. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, sono ammissibili i costi dell'Università che effettua le attività del progetto di formazione sia presso la sua sede già esistente con sede in area Convergenza sia presso una nuova struttura da identificare in un'altra Regione dell'area Convergenza senza allegare la Dichiarazione di impegno a costituire una nuova sede operativa? (26/04/2012)

    Premesso che tutti i partner di progetto sono tenuti a rendicontare i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle attività previste nel progetto ammesso a finanziamento e localizzate in area Convergenza, tali costi devono essere riferiti a sedi del soggetto proponente esistenti o da costituire. In questo secondo caso è obbligatorio presentare attraverso il sistema SIRIO la dichiarazione di impegno a costituire una nuova sede in una delle Regioni di interesse dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.

  41. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è possibile in fase di presentazione dell'Idea Progettuale imputare i costi totali del progetto di formazione alla sede già esistente in Area Convergenza di un proponente individuato per la realizzazione delle predette attività e fornire nella fase di presentazione del progetto esecutivo il dettaglio relativo alla ubicazione della nuova sede ed i costi che si prevede di sostenere nella nuova struttura? (26/04/2012)

    Fermo restando che i costi, sia in fase di presentazione dell'Idea Progettuale sia in fase di realizzazione del successivo progetto esecutivo, devono riferirsi esclusivamente al soggetto proponente che si impegna a realizzare le attività in Area Convergenza, pena l'inammissibilità della spesa, ogni variazione di progetto successiva alla sua approvazione dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dal MIUR. Le modalità per l'introduzione di variazioni progettuali saranno precisate nel successivo atto disciplinare.

  42. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera d), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, relativamente all'ammissibilità delle spese generali, è possibile avere un chiarimento sulla relativa metodologia di calcolo? In particolare il medesimo Avviso si riferisce ad un'incidenza determinata sul rapporto tra spese generali aziendali (riconducibili a ricerca e sviluppo) e costo del personale. Se il dato relativo alle spese sostenute dall'azienda per ricerca e sviluppo non è disponibile, è ammesso un criterio alternativo? Se si, quale? (26/04/2012)

    Fermo restando che le modalità di rendicontazione dei costi ammessi a cofinanziamento saranno fornite insieme all'atto disciplinare, si precisa che le modalità di riconoscimento della spesa ammissibile è univoca e uguale per tutti gli attuatori e non sono ammesse modalità alternative.

  43. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nell'ipotesi in cui un solo partner gestisca l'intervento di formazione, questi può utilizzare come personale non dipendente per la didattica e/o le attività di coordinamento e gestione (Voce A2 delle Linee Guida) docenti di Università coinvolte nel progetto di ricerca ma non in quello di formazione? Analogamente è possibile che una Università fornisca una consulenza come struttura obbligatoria (Voce E1 delle Linee Guida) e/o che un'azienda coinvolta nel progetto di ricerca ma non in quello di formazione fornisca una consulenza che ricada negli "Altri servizi di consulenza" (voce E2 delle Linee Guida)? (26/04/2012)

    Affinché una Università possa fare ricorso a personale di altre Università, o di altri tipologie di soggetti, è necessario che queste ultime, se non proponenti, partecipino come soggetti terzi prestando una consulenza. Nel caso in cui i consulenti siano anche partner di progetto, il relativo costo è ammissibile purché la fornitura di prestazioni di consulenza avvenga a costi reali. Si precisa che la coerenza e pertinenza del costo sarà presa in considerazione in fase di valutazione delle Idee progettuali e, successivamente, in fase di verifica delle rendicontazioni periodiche.

  44. Nel caso in cui i soggetti presenti in un raggruppamento proponente abbiano sedi operative in differenti Regioni della Convergenza (es. Calabria, Campania, Sicilia), sono ammissibili i costi per il personale dedicato alle attività di sperimentazione da svolgere in una sola delle Regioni della Convergenza (la Regione è quella di localizzazione della Pubblica Amministrazione destinataria della predetta attività di sperimentazione), anche se in tale Regione alcuni proponenti non hanno una propria sede? (26/04/2012)

    Si, i costi di sperimentazione, ancorché relativi ad attività realizzate in Regioni diverse da quella in cui è localizzata la sede operativa di uno o più soggetti proponenti, sono ammissibili purché riconducibili al contributo professionale del personale che abitualmente svolge attività nella sede operativa del proponente dedicata al progetto.