Valutazione
L'attività di valutazione è prevista dagli articoli 47 e 48 del Regolamento CE 1083/2006 e dalla Delibera CIPE sull'attuazione del QSN, che ne definiscono il quadro procedurale ed organizzativo.
È responsabilità degli Stati membri e delle Amministrazioni titolari di Programmi operativi dotarsi dei mezzi necessari per svolgere le valutazioni, organizzando la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzando le informazioni fornite dai sistemi di monitoraggio e sorveglianza.
Lo strumento cardine per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di valutazione è il Piano della Valutazione, che, delineato nei tratti generali all'interno del QSN per la politica regionale unitaria 2007-13, esplicita le valutazioni da intraprendere, individuando la struttura di governance, le modalità di scelta dei temi e delle domande valutative, nonché i meccanismi di garanzia della qualità dei processi valutativi.
Esso risponde a funzioni di apprendimento, conoscitive, di sostegno alle decisioni, di orientamento ai processi di policy, di disseminazione dei risultati e di accountability.
Contrariamente a quanto è accaduto in passato per la valutazione degli interventi co-finanziati dai Fondi strutturali, il QSN lascia alla libera decisione delle amministrazioni la determinazione della tempistica, degli interventi da valutare, delle domande di valutazione, del tipo di valutazione e delle modalità per condurla.
Ciascuna Amministrazione, in funzione delle proprie esigenze conoscitive e priorità, può intraprendere contemporaneamente più valutazioni ed affidarle ad un diverso team di valutatori, interni o esterni, e non più ad un singolo valutatore indipendente.
La valutazione del PON Ricerca e Competitività >>
[Data ultimo aggiornamento: 03/03/2010]




