Glossario
Questa sezione è stata pensata per guidare gli utenti nella piena comprensione di obiettivi ed opportunità offerte dai Fondi strutturali ed, in particolare, dal PONRicerca e Competitività.
Il seguente glossario contiene, pertanto, alcune spiegazioni attinenti alla terminologia adottata in materia con chiari riferimenti ai Regolamenti comunitari da cui, spesso, sono tratte le definizioni. Lo scopo è chiaramente quello di adempiere in modo corretto al nostro dovere di trasparenza e di facilitare la vostra documentazione.
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Accordo di Programma Quadro | L'Accordo di Programma Quadro costituisce lo strumento attuativo dell'Intesa istituzionale di Programma nei settori d'intervento previsti dalla medesima. - le attività e gli interventi da realizzare, con i tempi e le modalità di attuazione; |
Addizionalità | 1. I contributi dei Fondi Strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro. 2. Per le regioni che rientrano nell’obiettivo “Convergenza”, la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro mantiene in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di programmazione. Il livello delle spese di uno Stato membro è uno degli elementi interessati dalla decisione della Commissione relativa al quadro di riferimento strategico nazionale […]. 3. Di norma, il livello delle spese di cui al paragrafo 2 è pari almeno all’importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente. Inoltre, il livello delle spese è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettua il finanziamento e tenendo conto di talune circostanze economiche specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione precedente. 4. La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l’obiettivo “Convergenza” a una verifica intermedia dell’addizionalità, nel 2011. Nel quadro di questa verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui al paragrafo 2. […] La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l’obiettivo “Convergenza” a una verifica ex post dell’addizionalità il 31 dicembre 2016. Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni richieste per consentire la verifica della conformità al livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili definite ex ante. Se del caso, saranno utilizzati metodi di stima statistica. La Commissione pubblica i risultati per lo Stato membro della verifica dell’addizionalità, incluse la metodologia e le fonti delle informazioni utilizzate, a conclusione di ciascuna delle tre fasi di verifica. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo I ‘Obiettivi e norme generali di intervento’ – Capo I ‘Campo di applicazione e definizioni’ - art. 15 |
Agenda Sociale | Il Consiglio europeo approva l’Agenda sociale europea […] che definisce, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona e sulla scorta della comunicazione della Commissione, priorità d’azione concrete per i prossimi cinque anni secondo sei orientamenti strategici in tutti i settori della politica sociale. L’Agenda costituisce una tappa fondamentale per rafforzare e modernizzare il modello sociale europeo, contraddistinto da un legame indissociabile tra prestazione economica e progresso sociale [...]. Conclusioni della Presidenza. Consiglio Europeo di Nizza 7, 8 e 9 dicembre 2000 Cap. V. ‘Nuovo slancio per l’Europa Economica e Sociale’ – A. ‘Europa Sociale’ |
Ambito Geografico | 1. I programmi operativi presentati titolo dell’obiettivo “Convergenza” sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello regionale NUTS 2. I programmi operativi presentati a titolo dell’obiettivo “Convergenza” che beneficiano di un contributo del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale. 2. Per le regioni che beneficiano di un finanziamento del FESR, i programmi operativi presentati a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” sono definiti al livello regionale NUTS 1 o NUTS 2, secondo l’ordinamento dello Stato membro, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. Se finanziati dal FSE, i programmi sono definiti dallo Stato membro al livello adeguato. 3. I programmi operativi presentati a titolo dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” per la cooperazione transfrontaliera sono definiti, in via di principio, per ciascuna frontiera o gruppo di frontiere, da un adeguato raggruppamento a livello NUTS 3, enclavi comprese. I programmi operativi presentati a titolo dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” per la cooperazione transnazionale sono definiti al livello di ciascuna zona di cooperazione transnazionale. I programmi di cooperazione interregionale e di scambio di esperienze riguardano l’insieme del territorio comunitario. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo III ‘Programmazione’ – Capo I 'Disposizioni generali relative ai Fondi Strutturali e al Fondo di Coesione' - art. 35 |
Asse Prioritario | Ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo I ‘Obiettivi e Norme Generali di Intervento’ – Capo ‘I Campo di Applicazione e Definizioni’ - n. 2 |
Assistenza Tecnica | La Commissione promuove in particolare scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari, attività di rete e confronti paritetici che permettono di individuare e diffondere le buone prassi e incoraggiare l’apprendimento reciproco, la cooperazione transnazionale e interregionale, al fine di ampliare la dimensione politica e il contributo del Fondo agli obiettivi della Comunità in materia di occupazione e inclusione sociale. Regolamento 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 – Gazzetta ufficiale n. L210 del 31/07/2006 - art. 9 |
Autorità di audit | 1. L’autorità di audit di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti: a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo; b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate; c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall’approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull’intero periodo di programmazione. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, può essere comunicata una strategia unica di audit; d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015 […] 2. L’autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti. 3. Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo, 1 lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall’autorità di audit, quest’ultima si accerta che gli organismi coinvolti dispongano dell’indipendenza funzionale necessaria. 4. La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit, presentata ai sensi del paragrafo 1, lettera c), al massimo entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo VI ‘Gestione, Sorveglianza e Controlli’ – Capo I ‘Sistemi di gestione e di controllo’ - art. 62 ‘Funzioni dell’autorità di audit’ |
Autorità di certificazione | L’Autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti: a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento; b) certificare che: i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ad è basata su documenti giustificativi verificabili; ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali; c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall’autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa; d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall’autorità di audit o sotto la sua responsabilità; e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione; f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un’operazione. Gli importi sono restituiti al bilancio generale dell’Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo VI ‘Gestione, Sorveglianza e Controlli’ - Capo I 'Sistemi di gestione e di controlli' - art. 61 ‘Funzioni dell’autorità di certificazione' |
Autorità di gestione | L’autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a: a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione; b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l’effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 3; c) garantire l’esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione; d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali; e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all’articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità dell’articolo 47; f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall’articolo 90; g) garantire che l’autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione; h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell’attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici; i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione; j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all’articolo 69; k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo VI ‘Gestione, Sorveglianza e Controlli’ - Capo I ‘Sistemi di gestione e di controllo’ - art. 60 'Funzioni dell’autorità di gestione’ |
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Beneficiario | Un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo I ‘Obiettivi e Norme Generali di Intervento' - Capo I ‘Campo di Applicazione e Definizioni’ - n. 4 |
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Comitato di sorveglianza | 1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d’intesa con l’autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo. Un unico comitato di sorveglianza può essere istituito per vari programmi operativi. 2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell’ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d’intesa con l’autorità di gestione, al fine di esercitare i suoi compiti conformemente al presente regolamento. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo VI ‘ Gestione, Sorveglianza e Controlli’ – Capo II ‘Sorveglianza’ - art. 63 Composizione 1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dall’autorità di gestione. La sua composizione è decisa dallo Stato membro d’intesa con l’autorità di gestione. 2. Di propria iniziativa o a richiesta del comitato di sorveglianza, un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori del comitato stesso a titolo consultivo. Un rappresentante della BEI e del FEI possono partecipare a titolo consultivo per i programmi operativi a cui la BEI o il FEI forniscono un contributo. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo VI ‘ Gestione, Sorveglianza e Controlli’ - Capo II ‘Sorveglianza’ - art. 64 Compiti Il comitato di sorveglianza accerta l’efficacia e la qualità dell’attuazione del programma operativo. […] Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo VI ‘ Gestione, Sorveglianza e Controlli’ - Capo II ‘Sorveglianza’ - art. 65 Modalità di sorveglianza 1. L’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell’attuazione del programma operativo. 2. L’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera c), definiti nel programma operativo. Se la natura dell’intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie. 3. Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 3. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo VI ‘ Gestione, Sorveglianza e Controlli’ - Capo II ‘Sorveglianza’ - art. 66 |
Competitività regionale e occupazione | L'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" riguarda il territorio della Comunità che non rientra nell’obiettivo “Convergenza”. Sono ammissibili le regioni dell’obiettivo 1 del periodo di programmazione 2000-2006 che, non soddisfacendo più i criteri di ammissibilità regionale dell’obiettivo “Convergenza”, beneficiano di un aiuto transitorio, così come tutte le altre regioni della Comunità. Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. Gazzetta ufficiale n. L 210 del 31/07/2006 – n. 18 |
Convergenza | L'obiettivo "Convergenza" riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo. Le regioni oggetto di tale obiettivo sono quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto, è inferiore al 75% della media comunitaria. Le regioni che risentono dell'effetto statistico legato alla riduzione della media comunitaria a seguito dell'allargamento dell'Unione europea beneficeranno a questo titolo di un aiuto transitorio considerevole al fine di completarne il processo di convergenza. Tale aiuto avrà termine nel 2013 e non sarà seguito da nessun altro periodo transitorio. Gli Stati membri oggetto dell'obiettivo "Convergenza" il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media comunitaria beneficeranno del Fondo di coesione. Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 - n. 17 |
Cooperazione territoriale europea | L’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” riguarda le regioni aventi frontiere terrestri o marittime, le zone di cooperazione transnazionale definite con riguardo ad azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato, il sostegno alla cooperazione interregionale e allo scambio di esperienze. [...] Subentrerà alla attuali Iniziative Comunitarie (INTERREG, ecc.), sostenendo la cooperazione su settori strategici per l'Europa a livello transfrontaliero, transnazionale ed interregionale. 'Strategia di Lisbona' - Sezione II 'Politica di coesione e politica regionale' Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. Gazzetta ufficiale n. L 210 del 31/07/2006 – n. 19 (1) Ai fini della cooperazione transfrontaliera, le regioni della Comunità di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere terrestri interne e lungo le frontiere terrestri esterne e tutte le regioni di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime separate, in via di principio, da un massimo di 150 chilometri, sono ammissibili al finanziamento tenendo conto dei potenziali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell’azione di cooperazione […]. […] (3) Ai fini della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze è ammissibile l’interno territorio della Comunità. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo 1 ‘Obiettivi e Norme Generali di Intervento’ – Capo III ‘Ammissibilità geografica’ - art. 7 |
Copertura (Reach) | Individui target che vengono raggiunti da un insieme di veicoli/mezzi in un dato tempo. Costantino Iannacone, Perfetta pianificazione della pubblicità sui media, Edizioni Lupetti 2005 |
Copertura netta (Net Reach) | Stima del numero di persone diverse che sono esposte almeno una volta a uno o più veicoli di una certa pianificazione. E' una misura di audience non duplicata ed è di solito espressa in percentuale sulla popolazione che costituisce il target group. Costantino Iannacone, Perfetta pianificazione della pubblicità sui media, Edizioni Lupetti 2005 |
Copertura netta effettiva (Effective reach) | Stima del numero di persone diverse che sono esposte a uno o più veicoli di una campagna a partire da un certo livello di frequenza. Costantino Iannacone, Perfetta pianificazione della pubblicità sui media, Edizioni Lupetti 2005 |
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Disponibilità dei documenti | 1. Ai fini dell’articolo 90 del regolamento (CE) n.1083/2006 l’autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all’identità e all’ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata. 2. L’autorità di gestione assicura che i documenti di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione in caso di ispezione e che vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell’autorità di gestione, dell’autorità di certificazione, degli organismi intermedi, dell’autorità di audit e degli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché i funzionari autorizzati della Comunità e i loro rappresentanti autorizzati. 3. L’autorità di gestione conserva i dati necessari ai fini della valutazione e dei rapporti, comprese le informazioni di cui all’articolo 90, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 per l’intero periodo fissato al paragrafo 1, lettera a) di tale articolo. 4. Sono considerati supporti comunemente accettati a norma dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i seguenti: a) fotocopie di documenti originali; b) microschede di documenti originali; c) versioni elettroniche di documenti originali; d) documenti disponibili unicamente in formato elettronico. 5. La procedura relativa alla certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati ai documenti originali è stabilita dalle autorità nazionali e assicura che le versioni conservate rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit. 6. Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti conservati rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit. Regolamento (CE) n.1828/2006 - Disposizioni di attuazione - Capo II ‘Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006' -Sezione 3 ‘Sistemi di gestione e di controllo’ - art.19 |
Disposizioni generali | 1. Lo Stato membro o l’autorità di gestione può delegare la gestione e l’attuazione di una parte di un programma operativo a uno o più organismi intermedi, da essi designati, compresi gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, secondo le modalità previste da un accordo concluso tra lo Stato membro o l’autorità di gestione e l’organismo in questione. Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria dell’autorità di gestione e degli Stati membri. 2. L’organismo intermedio incaricato di gestire la sovvenzione globale deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Di norma, al momento della sua designazione, esso è stabilito o ha una rappresentanza nella regione o nelle regioni coperte dal programma operativo. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo III ‘Programmazione’ - Capo II ‘Contenuto della programmazione’ - Sezione 3 ‘Sovvenzioni globali’ - art. 42 |
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Efficacia | La capacità di un progetto di raggiungere l'obiettivo assegnatogli, entro limiti di probabilità assunti come accettabili. Vittorio Masone, Monitoraggio e Valutazione dei progetti nelle organizzazioni pubbliche e private. |
Efficienza | La proprietà di una scelta d'investimento o di gestione progettuale di ottenere, rispetto ad altre scelte:
Vittorio Masone, Monitoraggio e Valutazione dei progetti nelle organizzazioni pubbliche e private. |
Esame annuale dei programmi | 1. Ogni anno, al momento di presentare il rapporto annuale di esecuzione di cui all’articolo 67, la Commissione e l’autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, l’esecuzione finanziaria e altri aspetti, allo scopo di migliorare l’esecuzione. Possono essere altresì esaminati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo emersi nell’ultimo rapporto annuale di controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i). 2. Successivamente all’esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all’autorità di gestione, che ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni. 3. Una volta che siano disponibili, se del caso, le valutazioni ex post dell’intervento dei Fondi nel periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali possono essere esaminati nell’ambito del primo esame annuale successivo. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo VI ‘Gestione, Sorveglianza e Controlli’ - Capo II ‘Sorveglianza’ - art. 68 |
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Fondi | 1. I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo la ripartizione seguente: a) obiettivo "Convergenza": FESR, FSE e Fondo di coesione; b) obiettivo "Competitività regionale e occupazione": FESR e FSE; c) obiettivo "Cooperazione territoriale europea": FESR 2. Il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se appartenenti: a) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2; e b) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione ai sensi dei criteri previsti nell'articolo 8, paragrafo 3; 3. I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati memebri e della Commissione. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione - Titolo 1 'Obiettivi e norme generali di intervento' - Capo II 'Obiettivi e missioni' - art. 4 'Strumenti e missioni' |
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Gestione e controllo | 1. Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure: a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace; b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e le informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari. 2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta alla Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile. 3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo VI 'Gestione, Sorveglianza e Controlli' - Capo IV 'Competenze degli Stati membri e della Commissione' - Sezione 1 'Competenze degli Stati membri' - art. 70 |
Grandi progetti | Nell'ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di EUR nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di EUR negli altri settori (in appresso denominata "grandi progetti"). Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo III 'Programmazione' - Capo II 'Contenuto della programmazione' - Sezione 2 'Grandi progetti' - art. 39 'Contenuto' |
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Informazione e pubblicità | 1. Lo Stato membro e l’autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate ai cittadini dell’Unione europea a ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell’intervento dei Fondi. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 3. 2. L’autorità di gestione del programma operativo è responsabile della pubblicità conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 3 Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo VI ‘Gestione, Sorveglianza e Controlli’ - Capo III ‘Informazione e pubblicità’ – art. 69 |
Innovazione | Nell’ambito di ciascun programma operativo, è riservata particolare attenzione alla promozione e integrazione delle attività innovative. L’autorità di gestione sceglie i temi che potranno beneficiare del finanziamento dell’innovazione in un contesto di partenariato e definisce idonee modalità di attuazione. Essa informa il comitato di sorveglianza di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito ai temi prescelti. Regolamento 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 - Gazzetta ufficiale n. L210 del 31/07/2006 - art. 7 |
Irregolarità | Qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo 1 ‘Obiettivi e Norme Generali di Intervento' - Capo I ‘Campo di Applicazione e Definizioni’ - n. 7 |
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Livello territoriale dell'attuazione | L’attuazione dei programmi operativi […] è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo l’ordinamento di ciascuno Stato membro. Detta competenza è esercitata conformemente al ‘Regolamento (CE) n. 1083/2006’. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo 1 ‘Obiettivi e norme generali di intervento' - Capo IV ‘Principi di Intervento’ - art. 12 |
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NUTS | […] (2) Le statistiche regionali sono un elemento fondamentale del sistema statistico europeo. Esse sono utilizzate per molteplici scopi. Per molti anni le statistiche regionali europee sono state rilevate, compilate e diffuse in base a una classificazione regionale comune detta «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica» (in seguito denominata NUTS). […] La classificazione NUTS non dovrebbe precludere l'esistenza di altre suddivisioni e classificazioni […]. Art. 2 ‘STRUTTURA’ (2) La classificazione NUTS è gerarchica. Ogni Stato membro è suddiviso in unità territoriali di livello NUTS 1, ognuna delle quali è suddivisa in unità territoriali di livello NUTS 2, a loro volta suddivise in unità territoriali di livello NUTS 3.
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Operazione | Un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo 1 ‘Obiettivi e Norme Generali di Intervento - Capo I ‘Campo di Applicazione e Definizioni’ - n. 3 |
Organismo intermedio | Qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo 1 ‘Obiettivi e Norme Generali di Intervento' – Capo I ‘Campo di Applicazione e Definizioni’ - n. 6 |
Ottimizzare (3E+T) | L'equità sociale, il progresso civile, l'affermarsi di nuovi stili di vita e di lavoro dipendono largamente da quanto e da come si investe in infrastrutture, in servizi sociali, in attività produttive e nell'ammodernamento delle istituzioni. I cittadini sempre più chiedono allo Stato, agli Enti locali, agli Enti territoriali e alle organizzazioni appartenenti al Pubblico al Privato e al Terzo Settore che le loro attività, particolarmente i loro programmi di investimento, siano sempre più improntati a ottimizzare la formula 3E+T: Efficacia, Efficienza, Economia e Trasparenza. Vittorio Masone, Monitoraggio e Valutazione dei progetti nelle organizzazioni pubbliche e private. |
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Parità di genere e pari opportunità | Gli stati membri provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità di genere e le pari opportunità nella fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi operativi. Gli stati membri promuovono una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione di programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale, come opportuno. Regolamento 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999. Gazzetta ufficiale n. L210 del 31/07/2006 - art. 6 |
Parità tra uomini e donne e non discriminazione | Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l’integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l’età o l’orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell’accesso agli stessi. L’accessibilità per i disabili, in particolare, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dei Fondi e di cui tener conto nella varie fasi di attuazione. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo 1 ‘Obiettivi e Norme Generali di Intervento’ - Capo IV ‘Principi di Intervento’ - art. 16 |
Partenariato | 1. Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di una stretta cooperazione, (in seguito: “partenariato”), tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, un partenariato con autorità ed organismi quali: a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; b) le parti economiche e sociali; c) ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne. Ciascuno Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nei settori economico, sociale e ambientale o in altri settori (di seguito: “i partner”), conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l’integrazione di requisiti in materia di tutela e miglioramento dell’ambiente. 2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner di cui al paragrafo 1. Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri associano, se del caso, ciascuno dei pertinenti partner, in particolare le regioni, alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna di esse. 3. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano le parti economiche e sociali a livello europeo in merito all’intervento dei Fondi. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo 1 ‘Obiettivi e norme generali di intervento’ – Capo IV ‘Principi di Intervento’ - art. 11 |
Piano di comunicazione | 1. Un piano di comunicazione, e tutte le principali modifiche pertinenti, viene redatto dall’autorità di gestione relativamente al programma operativo di cui è responsabile oppure dallo Stato membro relativamente ad alcuni o a tutti i programmi operativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) o dal Fondo di coesione. 2. Nel piano di comunicazione figurano almeno: a) gli obiettivi e i gruppi di destinatari b) la strategia e il contenuto degli interventi informativi e pubblicitari destinati ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico che lo Stato membro o l’autorità di gestione è tenuto a intraprendere tenendo conto del valore aggiunto del sostegno comunitario a livello nazionale, regionale e locale; c) il bilancio indicativo necessario per l’attuazione del piano; d) i dipartimenti o gli organismi amministrativi responsabili dell’attuazione degli interventi informativi e pubblicitari; e) un’indicazione del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari vanno valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità. Regolamento (CE) n. 1828/2006 – Disposizioni di attuazione Capo II ‘Modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1083/2006' –Sezione 1 ‘Informazione e pubblicità’ – art. 2 ‘Preparazione del piano di comunicazione’ |
Programma operativo | Il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo o, nel caso dell'obiettivo "Convergenza", con il contributo del Fondo di coesione e del FESR. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo 1 ‘Obiettivi e Norme Generali di Intervento’ Capo I ‘Campo di Applicazione e Definizioni’ - n. 1 Preparazione e approvazione dei programmi operativi 1. Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell’ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all’articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e la Stato membro. 2. Ciascun programma operativo è redatto dalla Stato membro o da un’autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all’articolo 10. 3. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all’articolo 37 nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall’adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all’articolo 26. 4. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro due mesi dal ricevimento del programma operativo, la Commissione, qualora ritenga che esso non contribuisce alla realizzazione delle finalità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, può invitare lo Stato membro a fornire ogni informazione supplementare necessaria e, se del caso, a rivedere di conseguenza il programma proposto. 5. La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e non prima del 1° gennaio 2007. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo III ‘Programmazione’ - Capo I ‘Disposizioni generali relative ai fondi strutturali e al fondo di coesione' – art. 32 'Preparazione e approvazione dei programmi operativi' |
Programmazione | Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di un sistema di programmazione pluriennale articolato in varie fasi, comprendenti l’individuazione delle priorità, il finanziamento ed un sistema di gestione e controllo. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo 1 ‘Obiettivi e norme generali di intervento’ – Capo IV ‘Principi di Intervento’ - art. 10 |
Proporzionalità | 1. Le risorse finanziarie e amministrative utilizzate dalla Commissione e dagli Sati membri nell’attuazione dei Fondi riguardo: e) alla scelta degli indicatori […], f) alla valutazione […], g) ai principi generali relativi ai sistemi di gestione e di controllo […], h) ai rapporti […], sono proporzionali all’importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo. […] Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo I ‘Obiettivi e norme generali di intervento’ Capo IV ‘Principi di intervento’ - art. 13 ‘Intervento Proporzionale’ |
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Quadro di riferimento strategico nazionale | 1. Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell’intervento dei Fondi con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e che identifica il collegamento con le priorità della Comunità, da un lato, e con il proprio programma nazionale di riforma, dall’altro. 2. Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi. 3. Il quadro di riferimento strategico nazionale si applica all’obiettivo “Convergenza” e all’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”. Esso può inoltre, se uno Stato membro lo decide, applicarsi all’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, lasciando impregiudicate le scelte future di altri Stati membri interessati. 4. […]. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo II ‘Approccio strategico alla coesione’ - Capo II ‘Quadro di riferimento strategico nazionale’ – art. 27 |
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Rapporti | I rapporti annuale e finale di esecuzione di cui all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 contengono, se appropriata, una sintesi in merito all’attuazione dei seguenti punti: a) integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore; b) azioni intese ad aumentare la partecipazione dei migranti nel mondo del lavoro, rafforzando in tal modo l’inclusione sociale; c) azioni intese a rafforzare l’integrazione nel mondo del lavoro delle minoranze, migliorandone in tal modo l’inclusione sociale; d) azioni intese a rafforzare l’integrazione nel mondo del lavoro e l’inclusione sociale di altre categorie svantaggiate, incluse le persone con disabilità; e) attività innovative, corredate di una presentazione dei temi, dei loro risultati e della loro diffusione ed integrazione; f) azioni transazionali e/o interregionali. Regolamento 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999. Gazzetta ufficiale n. L210 del 31/07/2006 – art. 10 |
Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione | 1. Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l’autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di esecuzione del programma operativo. […] 4. La Commissione dispone di due mesi per informare lo Stato membro del suo parere sul contenuto di un rapporto di un rapporto annuale di esecuzione ricevibile trasmesso dall’autorità di gestione, a decorrere dalla data di ricezione dello stesso. Per il rapporto finale su un programma operativo, il termine massimo è di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione di un rapporto ricevibile. Qualora la commissione non risponda entro il termine stabilito, il rapporto si considera accettato. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione |
Rapporto strategico degli Stati membri | 1. Per la prima volta nel 2007, ciascuno Stato membro inserisce nel rapporto annuale di attuazione del proprio programma nazionale di riforma una sezione sintetica sul contributo dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi ai fini dell’attuazione del programma nazionale di riforma. 2. Entro e non oltre la fine del 2009 e del 2012, gli Stati membri forniscono un rapporto sintetico recante informazioni sul contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi a) alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione definiti dal trattato; b) all’adempimento delle missioni dei Fondi di cui al presente regolamento; c) all’attuazione delle priorità precisate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all’articolo 25 e specificate nelle priorità definite dal quadro di riferimento strategico nazionale di cui all’articolo 27; e d) alla realizzazione dell’obiettivo di promuovere la competitività e creare posto di lavoro, mirando inoltre al raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008), come previsto all’articolo 9, paragrafo 3. 3. Ciascuno Stato membro definisce il contenuto dei rapporti di cui al paragrafo 2 al fine di individuare: a) la situazione e le tendenze socioeconomiche; b) i risultati, le sfide e le prospettive future per quanto riguarda l’attuazione della strategia concordata; e c) esempi di buone prassi. 4. Ogni rimando al programma nazionale di riforma nel presente articolo si riferisce agli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2205-2008) e vale in pari misura per qualsiasi orientamento equivalente definito dal Consiglio europeo. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo I – ‘Obiettivi e norme generali d’intervento’ - Capo III ‘Seguito Strategico’ - art. 29 |
Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione | 1. Per la prima volta nel 2008 e in seguito a cadenza annuale, la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all’articolo 29, paragrafo 1, in particolare i progressi compiuti nel realizzare le priorità dell’Unione Europea intese a promuovere la competitività e a creare posti di lavoro, nonché a raggiungere gli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008), […]. 2. Nel 2010 e nel 2013 e al più tardi entro il 1° aprile, la Commissione elabora un rapporto strategico che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all’articolo 29, paragrafo 2 (Rapporto strategico degli Stati membri). Ove opportuno, tale rapporto è inserito, come sezione specifica, nella relazione di cui all’articolo 159 del trattato. 3. Il consiglio esamina il rapporto strategico di cui al paragrafo 2 nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione. Esso è trasmesso al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, che sono invitate a tenere un dibattito in merito. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo I – ‘Obiettivi e norme generali d’intervento’ - Capo III ‘Seguito Strategico’ – art. 30 |
Regolamenti | [...] Regolamento generale (1083/2006) contiene i principi, le regole e gli standard comuni per l'attuazione degli interventi cofinanziati dai tre strumenti di coesione (FESR, FSE, Fondo di coesione). Il regolamento generale definisce, inoltre, la struttura del nuovo processo di programmazione e gli standard comuni per la gestione, il controllo e la valutazione finanziaria degli interventi attuati attraverso i Fondi; Regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (1080/2006), finalizzato alla promozione degli investimenti pubblici e privati al fine di ridurre le disparità regionali nell'Unione; Regolamento relativo al Fondo sociale europeo (1081/2006), che sostiene i programmi volti al sostegno dell'occupazione e della qualità e produttività sul lavoro, e a promuovere l'inclusione sociale; Decisione del Consiglio (2006/702/CE), sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione. Il regolamento individua, tra l'altro, per il periodo di programmazione 2007-2013 i tre nuovi obiettivi: Convergenza [...], Competitività regionale e occupazione [...], Cooperazione territoriale europea [...]. Gli orientamenti strategici definiscono, infine, le tre priorità su cui devono essere focalizzate le risorse dei nuovi programmi: rendere più attraenti gli Stati membri, le regioni e le città, migliorando l'accessibilità, garantendo la qualità e un livello adeguato di servizi e tutelando l'ambiente; promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità e lo sviluppo dell'economia della conoscenza, mediante lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e delle ICT; creare nuovi e migliori posti di lavoro, agevolando l'accesso dei giovani sul mercato del lavoro, promuovendo l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e innalzando la qualità degli investimenti sul capitale umano. 'Strategia di Lisbona e politica di coesione' - Sezione II 'Politica di coesione e politica regionale' |
Relazione sulle coesioni | 1. La relazione della Commissione di cui all’articolo 159 del trattato comprende in particolare: a) un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione economica e sociale, inclusa la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l’integrazione delle priorità comunitarie; b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché l’effetto delle altre politiche comunitarie e nazionali sui progressi compiuti. 2. Se necessario, la relazione contiene inoltre: a) proposte di misure e politiche comunitarie che dovrebbero essere adottate per rafforzare la coesione economica e sociale; b) proposte di adeguamento degli orientamenti strategici comunitari per la coesione necessari per rispecchiare i cambiamenti della politica comunitaria. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo I ‘Obiettivi e norme generali d’intervento’ - Capo III ‘Seguito Strategico’ – art. 31 |
Rete e scambio di esperienze | 1. Ogni autorità di gestione designa persone di riferimento responsabili delle informazioni e della pubblicità e ne informa la Commissione. Gli Stati membri possono inoltre designare un’unica persona di riferimento per tutti i programmi operativi. 2. È possibile istituire reti comunitarie che comprendano tutte le persone designate a norma del paragrafo 1 al fine di assicurare lo scambio di pratiche esemplari, inclusi i risultati dell’attuazione del piano di comunicazione, nonché lo scambio di esperienze durante l’attuazione degli interventi informativi e pubblicitari nell’ambito della presente sezione. 3. Gli scambi di esperienze nel settore dell’informazione e della pubblicità possono essere sostenuti mediante l’assistenza tecnica di cui all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Regolamento (CE) n. 1828/2006 – Disposizioni di attuazione Capo II ‘Modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1083/2006' –Sezione 1 'Informazione e pubblicità' – art. 10 |
Revisione dei programmi operativi | 1. Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi: a) a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi; b) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali; c) a seguito di difficoltà in fase di attuazione. Se necessario, i programmi operativi sono riveduti successivamente all’assegnazione delle riserve di cui agli articoli 50 e 51. 2. La Commissione adotta una decisione in merito a una richiesta di revisione dei programmi operativi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro. 3. La revisione dei programmi operativi non richiede la revisione della decisione della Commissione di cui all’articolo 28, paragrafo 3. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo III ‘Programmazione’ – Capo I ‘Disposizioni generali relative ai Fondi Strutturali e al Fondo di Coesione’ - art. 33 |
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Specificità dei Fondi | 1. I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo, salvo quanto disposto nel paragrafo 3. 2. Fatte salve le deroghe previste nei regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell’altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell’operazione e ad essa direttamente legate. 3. Negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, il FESR e il Fondo di coesione intervengono congiuntamente nei programmi operativi in materia di infrastrutture di trasporto e di ambiente, inclusi i grandi progetti. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo III ‘Programmazione’ - Capo I ‘Disposizioni generali relative ai Fondi Strutturali e al Fondo di Coesione’ - art. 34 |
Spesa pubblica | Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell'ambito dei Fondi Strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerato spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [14]. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo 1 ‘Obiettivi e Norme Generali di Intervento' - Capo I ‘Campo di Applicazione e Definizioni’ - n. 5 |
Stakeholder attivi | Coloro che hanno consapevolmente interesse a creare o implementare un servizio in virtù delle conseguenze prodotte dalla realizzazione dello stesso. Possono essere sia persone interne che esterne all'organizzazione: ad esempio occorerebbe riconoscere i dipendenti e i collaboratori come stakeholder poiché essi sono i primi e i più attivi moltiplicatori di percezione di un determinato servizio. La posizione nei confronti dell'organizzazione e le caratteristiche che definiscono gli stakeholder attivi comportano decisioni in materia di comunicazione: infatti poiché essi hanno un interesse e una precisa consapevolezza nei confronti dell'organizzazione, la strategia di comunicazione potrà non essere persuasiva poiché superflua rispetto alle caratteristiche di questo tipo di pubblico.
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Strategia di politica economica | L'Unione europea si è dotata di una strategia di politica economica ben definita, imperniata su politiche macroeconomiche orientate alla crescita e alla stabilità e sulla prosecuzione della riforma economica. Tale strategia consente di rispondere con flessibilità al mutare delle condizioni economiche nel breve periodo, preservando e rafforzando nel contempo la capacità produttiva dell'economia nel medio periodo. 'Consiglio europeo di Barcellona' - 15 e 16 marzo 2002 Parte III 'Contributi al dibattito' - Questioni economiche e finanziarie' 5 marzo 2002 'Documento sui punti chiave degli indirizzi di massima per le politiche economiche per il 2002 |
Sviluppo sostenibile | Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile della promozione, da parte della Comunità, dell’obiettivo di tutelare e migliorare l’ambiente conformemente all’articolo 6 del trattato. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo 1 ‘Obiettivi e norme generali di intervento’ – Capo IV ‘Principi di Intervento’ - art. 17 |
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Trasparenza | La disponibilità dell'informazione necessaria agli stakeholder per giudicare se si raggiunga un livello soddisfacente di 3E (Efficacia, Efficienza, Economia) nel progetto, sia per quanto riguarda i progetti ancora in gestazione sia per quelli in corso di realizzazione o già conclusi. Trasparenza interna Le scelte e le attività devono risultare chiare e documentate per gli uffici superiori a quelli che effettuano le scelte o gestiscono la realizzazione dei progetti. La trasparenza all'interno dell'organizzazione comprende anche le comunicazioni fra il complesso gestionale o burocratico ed il livello di direzione amministrativa. Trasparenza esterna Le scelte e le attività devono risultare chiare e documentate per "chi ha diritto di sapere". Questi saranno enti di controllo tecnico o di indirizzo politico nel paese, nel settore e nella ripartizione territoriale o nel progetto specifico. Particolari esigenze hanno i gruppi sociali interessati e, nel privato, gli azionisti e il personale. Trasparenza interna ed esterna La trasparenza presuppone: la facilità di accesso alle fonti di informazione, l'intelligibilità delle informazioni (con riferimento al livello di comunicazione dei destinatari), la tempestività e il carattere esauriente del messaggio. Vittorio Masone, Monitoraggio e Valutazione dei progetti nelle organizzazioni pubbliche e private. |
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Valutazione | 1. Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l’efficacia e la coerenza dell’intervento dei Fondi nonché la strategia e l’attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell’obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. 2. Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l’evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure di natura operativa al fine di sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione. 3. Le valutazioni sono effettuate, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità di cui all’articolo 13. Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di cui all’articolo 59, lettere b) e c). I risultati sono pubblicati secondo le norme che si applicano in materia di accesso ai documenti. 4. Le valutazioni sono finanziate tramite il bilancio per l’assistenza tecnica. 5. La Commissione fornisce orientamenti indicativi sui metodi di valutazione, compresi i parametri di qualità, secondo la procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 2. Responsabilità degli Stati membri 1. Gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza. Nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, in conformità del principio di proporzionalità di cui all’articolo 13, essi possono inoltre redigere, se opportuno, un piano di valutazione che presenta a titolo indicativo le attività di valutazione che lo Stato membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione. 2. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante per ciascun programma operativo separatamente nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”. In casi debitamente giustificati, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all’articolo 13, e come contenuto tra la Commissione e lo Stato membro, gli Stati membri possono effettuare una unica valutazione ex ante concernente più programmi operativi. Per l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, gli Stati membri effettuano, in alternativa, una valutazione ex ante relativa all’insieme dei programmi operativi, una valutazione per ciascun Fondo, una valutazione per ciascuna priorità o una valutazione per ciascun programma operativo. Per l’obiettivo “Cooperazione territoriale Europea”, gli Sati membri effettuano congiuntamente una valutazione ex ante relativa a ciascun programma operativo o a vari programmi operativi. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell’autorità competente per la preparazione dei documenti di programmazione. Le valutazioni ex ante sono volte ad ottimizzare l’attribuzione delle risorse di bilancio nell’ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e stimano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta per la regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità della Comunità, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedura di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria. 3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all’articolo 33. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione. Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo IV ‘Efficacia’ - Capo I ‘Valutazione’ - artt. 47 ‘Disposizioni Generali’ e 48 ‘Responsabilità degli Stati membri' |
[Data ultimo aggiornamento: 03/03/2010]




