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Disposizioni procedurali

Il controllo comunitario degli aiuti di Stato si basa su un sistema di autorizzazione ex ante.
Secondo tale sistema, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione di qualsiasi progetto diretto a istituire o modificare aiuti di Stato ("notifica ex ante") e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione ("principio di sospensione"). Il Trattato stabilisce che la Commissione è competente a determinare se la misura di aiuto notificata costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e, in caso affermativo, se possa beneficiare di deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 o 3, del Trattato.

Lo Stato membro non può concedere aiuti di Stato a meno che non siano stati notificati e autorizzati dalla Commissione. Gli aiuti concessi senza l'approvazione della Commissione sono automaticamente considerati "aiuti illegali".

In base alle norme procedurali vigenti  (v. Reg. CE n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, in GUUE serie L 83 del 27.03.1999 e successive modifiche, ed anche il Reg. CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, in GUUE serie L 140 del 30.04.2004  e successive modifiche), la Commissione è tenuta a ordinare il recupero presso il beneficiario di qualsiasi aiuto illegale che risulti incompatibile con il mercato comune. Inoltre, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno riconosciuto che i giudici nazionali sono competenti a decidere se le procedure di notifica siano state soddisfatte e, in caso contrario, ad ordinare il recupero dell'aiuto e dei relativi interessi.
Negli ultimi anni la Commissione ha avviato un processo di modernizzazione e di semplificazione anche nell'ambito delle procedure in materia di aiuti di Stato. A tal fine il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 994/98 del 7 maggio 1998 (in GUUE serie L 142 del 14.05.1998) che consente alla Commissione di adottare i cosiddetti "regolamenti di esenzione per categoria" in materia di aiuti di Stato. Mediante detti regolamenti, la Commissione può dichiarare talune categorie di aiuti di Stato compatibili con il Trattato, purché soddisfino determinate condizioni, esentandole quindi dall'obbligo di notifica preventiva e di approvazione della Commissione.

In passato la Commissione ha adottato vari regolamenti di esenzione per categoria (es.: il Reg. CE n. 70/2001 e successive modifiche). Nel 2008, tuttavia, tali regolamenti sono stati sostituiti da un nuovo regolamento generale di esenzione per categoria ( il Reg CE n. 800/2008, in GUUE serie L 214 del 09.08.2008) che unifica il quadro giuridico esistente ed introduce altri nuovi tipi di misure che sono esentati dall'obbligo di notifica.

[Data ultimo aggiornamento: 03/03/2010]