Aiuti di Stato settoriali
Al pari di gran parte della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato, anche la normativa c.d "settoriale" è stata ed è oggetto di riforma in questi ultimi anni.
Si tratta attualmente delle regole in materia di settore della produzione audiovisiva, della radio-telediffusione, del settore carboniero, dell'elettricità (costi incagliati), dei servizi postali e della costruzione navale. Esistono inoltre restrizioni specifiche per le concessioni di aiuti all'industria siderurgica e all'industria delle fibre sintetiche.
In particolare, determinati settori industriali - i c.d. settori "sensibili" (fibre sintetiche, automobilistico, siderurgico, carbonifero, cantieristica navale) - sono stati in passato regolamentati da inquadramenti specifici.
Alla scadenza, alcuni degli inquadramenti non sono stati rinnovati (fibre sintetiche, automobilistico).
Singole disposizioni settoriali hanno trovato invece spazio nella Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (in GU C 70 del 19.03.2002).
In una logica di semplificazione e di trasparenza, la Commissione ha poi deciso di integrare le disposizioni della suddetta Disciplina del 2002 negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in GU C 54 del 04.03.2006).
Scendendo nel dettaglio delle disposizioni adottate, sono stati vietati gli aiuti agli investimenti iniziali nel settore delle fibre sintetiche, hanno continuato ad essere vietati quelli destinati al settore siderurgico mentre nessuna limitazione è stata imposta agli aiuti nel settore automobilistico, a partire dal 2007.
Rimangono oggetto di normazione separata gli aiuti di Stato per il settore della cantieristica navale (in GU C 173 del 08.07.2008).
Regole specifiche anche per gli aiuti nel settore del carbone (Regolamento n. 1407/2002 del Consiglio in GU L 205 del 02.08.2002) e dei trasporti.
Importante segnalare le novità anche per il settore agricolo: gli aiuti di Stato per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sono stati ammessi nell'ambito di applicazione delle nuove regole in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, "nella misura prevista dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo o da altri orientamenti che li sostituiscano (GU C 54 del 04.03.2006, pag. 14)", mentre gli aiuti per la produzione primaria di tali prodotti restano materia esclusiva dei suddetti Orientamenti (in GU C 319 del 27.12.2006).
Regole separate anche per l'esame degli aiuti nel settore della pesca ed acquacoltura (v. gli "Orientamenti" in GU C 229 del 14.09.2004 ed ulteriori norme specifiche).
- Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio del 23 luglio 2002 sugli aiuti di Stato all’industria carboniera, in GUUE serie L 205 del 02.08.2002 (file)
- Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, in GUUE serie C 317 del 30.12.2003 e successiva proroga in GUUE serie C 173 del 08.07.2008 (file)
- Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, in GUUE serie C 319 del 29.12.2006 (file)
- Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura, in GUUE serie C 229 del 14.09.2004 (file)
[Data ultimo aggiornamento: 03/03/2010]





