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Aiuti di Stato a finalità regionale

Gli aiuti di Stato volti a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea sono definiti aiuti di Stato a finalità regionale.

Si tratta di aiuti agli investimenti o, in determinate circostanze particolari, di aiuti al funzionamento, comunque destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali. Questa specificità territoriale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali, come gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e innovazione, all'occupazione, etc. che perseguono altri obiettivi di interesse comune ai sensi dell'articolo 87, par. 3 TUE, anche se a volte (sempre più rare, in verità) con intensità di aiuto superiori nelle zone svantaggiate per tenere conto delle difficoltà specifiche che esse devono affrontare.
 
L'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato costituisce la base giuridica per l'autorizzazione degli aiuti di Stato a finalità regionale:

Nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Trattato, la Commissione europea ha adottato i nuovi Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato a finalità regionale, per il periodo 2007-1013 (in GUUE serie C 54 del 04.03.2006).
Conformemente al punto 100 di detti Orientamenti, ciascuno Stato membro deve notificare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, un'unica carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, relativa all'intero territorio nazionale, che resterà in vigore per il periodo 2007-2013.
La carta degli aiuti di Stato a finalità regionale notificata dallo Stato italiano e approvata dalla Commissione è la seguente: aiuto di Stato n. N Aiuto di Stato N 324/2007 - Italia "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicata in GUUE serie C n. 90 dell' 11.04.2008.

Il Regolamento (CE) n. 1628/2006 ha previsto, per la prima volta, che gli aiuti di Stato a finalità regionale "trasparenti" fossero esentati dall'obbligo di notifica all'Unione europea; a tal fine ha definito "trasparenti" quegli aiuti per i quali è possibile calcolare esattamente ed ex ante l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile senza dover effettuare valutazioni di rischio.

Il Regolamento di esenzione (CE) n. 1628/2006 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 800/2008 che ne ha ripreso però le disposizioni, mantenendo la possibilità dell'esenzione dall'obbligo di notifica per gli aiuti a finalità regionale (anzi, estendendone addirittura l'ambito di applicazione anche agli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione).

[Data ultimo aggiornamento: 03/03/2010]