Aiuti di Stato a finalità regionale
Gli aiuti di Stato volti a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea sono definiti aiuti di Stato a finalità regionale.
Si tratta di aiuti agli investimenti o, in determinate circostanze particolari, di aiuti al funzionamento, comunque destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali. Questa specificità territoriale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali, come gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e innovazione, all'occupazione, etc. che perseguono altri obiettivi di interesse comune ai sensi dell'articolo 87, par. 3 TUE, anche se a volte (sempre più rare, in verità) con intensità di aiuto superiori nelle zone svantaggiate per tenere conto delle difficoltà specifiche che esse devono affrontare.
L'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato costituisce la base giuridica per l'autorizzazione degli aiuti di Stato a finalità regionale:
- l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato riguarda gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo delle "regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione". Per tale motivo il beneficio della deroga previsto da detto articolo è concesso in base a un criterio comunitario (regioni del livello II della NUTS con un PIL pro-capite calcolato in standard di potere d'acquisto (PPS) inferiore al 75% della media UE-253). Per il periodo 2007-2010 possono inoltre beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) le regioni con meno del 75% del PIL pro-capite (PPS) medio dell'UE-15.
- l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato riguarda gli aiuti destinati ad altri tipi di aree (a livello nazionale) in difficoltà: "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di [...] talune regioni economiche". Tale articolo dà agli Stati membri la possibilità di assistere regioni che sono svantaggiate rispetto alla media nazionale. L'elenco delle regioni che possono beneficiare di tale deroga è anch'esso stabilito dalla Commissione, ma su proposta degli Stati membri, che possono giustificare tale proposta in base a criteri nazionali.
Nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Trattato, la Commissione europea ha adottato i nuovi Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato a finalità regionale, per il periodo 2007-1013 (in GUUE serie C 54 del 04.03.2006).
Conformemente al punto 100 di detti Orientamenti, ciascuno Stato membro deve notificare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, un'unica carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, relativa all'intero territorio nazionale, che resterà in vigore per il periodo 2007-2013.
La carta degli aiuti di Stato a finalità regionale notificata dallo Stato italiano e approvata dalla Commissione è la seguente: aiuto di Stato n. N Aiuto di Stato N 324/2007 - Italia "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicata in GUUE serie C n. 90 dell' 11.04.2008.
Il Regolamento (CE) n. 1628/2006 ha previsto, per la prima volta, che gli aiuti di Stato a finalità regionale "trasparenti" fossero esentati dall'obbligo di notifica all'Unione europea; a tal fine ha definito "trasparenti" quegli aiuti per i quali è possibile calcolare esattamente ed ex ante l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile senza dover effettuare valutazioni di rischio.
Il Regolamento di esenzione (CE) n. 1628/2006 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 800/2008 che ne ha ripreso però le disposizioni, mantenendo la possibilità dell'esenzione dall'obbligo di notifica per gli aiuti a finalità regionale (anzi, estendendone addirittura l'ambito di applicazione anche agli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione).
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GUUE serie C 54 del 04.03.2006) (file)
- Carta degli aiuti per lo Stato italiano (Aiuto di Stato N 324/2007) (file)
- Regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008 (GUUE serie L 214 del 09.08.2008) (file)
[Data ultimo aggiornamento: 03/03/2010]





