Aiuti "de minimis"
Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
Con il Regolamento (CE) n. 69/2001 la Commissione aveva stabilito che l'importo totale degli aiuti di importanza minore (de minimis) fosse di 100.000 euro su un periodo di tre anni.
Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo Regolamento "de minimis" che ha aumento il massimale degli aiuti di importanza minore da € 100.000 a € 200.000 (v. Regolamento n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), in GUUE serie L 379 del 28.12.2006). La Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, ha cioè ritenuto che gli Aiuti che non superino, nell'arco di tre esercizi finanziari, la soglia di € 200.000 non incidono sugli scambi tra Stati membri e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. Il regime introdotto si applica solo agli Aiuti che sono trasparenti, per i quali, cioè, sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, vale a dire senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio (regole specifiche valgono quindi per gli aiuti che rivestono una determinata forma: v. ad es. gli aiuti sotto forma di garanzie).
[Data ultimo aggiornamento: 03/03/2010]





